1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
a) da misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;
b) da misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;
c) da premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un decennio;
d) da premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede altresì annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d).
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono altresì essere stabiliti le modalità, i criteri e i limiti per il riconoscimento di un credito di imposta, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 e nei limiti di spesa di cui al